giovedì 13 ottobre 2011

Nuove norme sulla finanza on-line di Leonardo Felician - Docente di Sistemi Informativi II, Università di Trieste

Tra i tantissimi argomenti di cui si occupa (dalla parità tra i sessi ai divieti antifumo, dall’immigrazione allo IAS - i nuovi principi contabili nei bilanci delle imprese - dal codice della strada alla tutela dei dati personali), la Comunitaria 2003, legge 31 ottobre 2003 n. 306 appena pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 15 novembre contiene una novità importante per aziende e clienti a proposito di vendite di servizi finanziari online , che rafforza la protezione dei consumatori ed armonizza e coordina le regole del mercato interno europeo. Le disposizioni si applicano alle assicurazioni, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare e riguardano sia le imprese che gli intermediari ed integrano le normative discendenti dalle direttive comunitarie sul commercio elettronico di beni e servizi 2000/31/CE e 97/7/CE: vista la specificità dei servizi finanziari infatti questi sono stati enucleati dalle direttive comuni e normati da apposito testo comunitario.

Maggiore dettaglio sulle informazioni precontattuali, che dovranno essere fornite su un supporto durevole, facoltà di ottenere in qualunque momento anche le condizioni stampate su carta, nuovo diritto di recesso, dispensa da ogni obbligo in caso di servizio non richiesto, annullamento di addebiti fraudolenti sulla carta di credito, risoluzione dei contratti online sono i principali argomenti che subiranno mutamenti per effetto di questa direttiva.

Parte di questi obblighi sono già prassi corrente da parte degli operatori in Italia. Uno degli argomenti cui va prestata maggiore attenzione è la consegna delle condizioni contrattuali e della nota informativa, dove prescritta, al momento dei contatti prima della stipula di un contratto: vanno tra l’altro fornite informazioni giuridiche sulle modalità di recesso e sulla legislazione applicata al contratto (un riferimento tipico da inserire è del tipo “benchè sussista la libertà di applicare la legislazione di qualunque paese dell’Unione Europea, l’ impresa è disposta a concludere il contratto esclusivamente in base alla legislazione italiana”).

Nessun commento:

Posta un commento